Art. 1.
(Interventi in materia di IRPEF e di ICI).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista l'applicazione delle seguenti misure a sostegno della famiglia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione:

          a) introduzione del «quoziente familiare», mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti;

          b) esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

          c) totale deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle tasse, delle contribuzioni e delle rette relative all'istruzione dei figli, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

          d) deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle spese per assistenza e per cure sanitarie sostenute dalla famiglia per le persone conviventi nel nucleo familiare e poste a totale o a parziale carico del nucleo stesso.